Messa di Natale, Cei: «In chiesa vicina e con autocertificazione»

La Redazione

Per la Messa nella notte sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”, cioè entro le 22

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In merito al Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, il Direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado, comunica quanto segue:

Il Decreto-Legge n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19, introduce – come ormai noto – alcune limitazioni agli
spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6
gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6
gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette “zone
rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni
28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le
misure previste per le cosiddette “zone arancioni”, elencate all’art. 2
del DPCM dello scorso 3 dicembre.

Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono
cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni:
entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena
osservanza delle norme.

La Segreteria Generale della CEI ricorda quanto indicato dal
Consiglio Episcopale Permanente nel comunicato finale della sessione
straordinaria del 1° dicembre: “Sarà cura dei Vescovi suggerire ai
parroci di ‘orientare’ i fedeli a una presenza ben distribuita,
ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse
possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte sarà
necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un
orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”, cioè entro le 22.

Durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di
avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le
eventuali operazioni di controllo. La Circolare del Ministero
dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove
ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una
celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più
vicini”.

Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere
liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza,
domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000
abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non
siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

I Vescovi esortano, soprattutto in queste giornate, a non dimenticare
e ad accompagnare tutte le persone, che comunicano le loro fatiche, le
loro speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali e spirituali. “Nel
silenzio delle tante ferite che incidono profondamente sul corpo,
nell’anima e nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare capolino
la voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da sempre: ‘Vi
annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore, che è
Cristo Signore’”.

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