Emergenza casa, il sostegno del Comune alle famiglie in difficoltà con gli affitti

On line il bando per l'assegnazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione
Per fronteggiare l’emergenza casa e le difficoltà cui vanno incontro le famiglie acquavivesi appartenenti alle fasce di reddito più basse il Comune interviene con un contributo economico, aiutando coloro che non riescono a pagare l’affitto di casa. Da pochi giorni, infatti, è on line il bando per l’assegnazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione. Il documento, con i relativi moduli, porta la firma del sindaco Carlucci, dell’assessore Vavalle e del respnsabile del servizio, Ventura. Gli aventi diritto sono individuati in base al reddito: a): reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di Euro 12.881,18, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; b. fascia b): reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di Euro 14.000,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. riportiamo di seguito il testo del bando, consultabile anche sul sito internet istituzionale del comune.
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
BADO DI COCORSO
PER L‘ATTRIBUZIONE DEL COTRIBUTO ITEGRATIVO PER IL PAGAMETO DEL CAONE DI LOCAZIONE ANO 2014 – COMPETEZA 2013
SI REDE NOTO
E’ indetto bando pubblico di concorso per l’attribuzione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della legge 09/12/1998 n. 431.
I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune.
REQUISITI PER L‘AMMISSIOE AL COCORSO
Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino Italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ovvero di essere cittadino extracomunitario in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni
in Italia ovvero da almeno cinque anni in Puglia ai sensi della legge n. 133 del 06/08/2008 art.11 comma 13;
b) essere stato residente nel Comune di Acquaviva delle Fonti nell’anno 2013;
c) aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2013, a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato ed in regola con l’imposta di registro anno 2013;
d) non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, fratelli, cognati, figli, nipoti etc.);
e) reddito annuo del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2013, rientrante entro i valori di seguito indicati:
a. fascia a): reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di Euro
12.881,18=, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
b. fascia b): reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di Euro
14.000,00=, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito va considerato al netto delle riduzioni previste dall’art. 2 punto f) della legge n. 54/84, riferito all’art. 21 della legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%).
Per la determinazione del reddito 2013 di ogni componente il nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD/2014 il quadro 1 parte B dati fiscali, per il modello 730/3 2014 il rigo
11 e per il modello UNICO/2014 il rigo RN1 del quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contribuenti minimi), e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre i redditi di cui sopra vanno calcolati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi comprese quelle esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti;
f) non essere titolare, alla data del 01/01/2013, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione) su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio azionale, così come nessun altro componente il nucleo familiare. Per definire l’alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, si applica il comma 1, lettera c), art. 2, della legge regionale n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
g) che nessun componente il nucleo familiare abbia titolarità dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
h) non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno 2013, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98.
Si precisa che:
1) nei casi in cui il reddito dichiarato sia ZERO o nei casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia stata superiore al 90%, nell’istanza deve essere obbligatoriamente allegata:
a. dichiarazione del richiedente che attesti di aver fruito di assistenza dai Servizi Sociali del Comune
per l’anno 2013, oppure
b. dichiarazione del richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone per l’anno 2013, oppure
c. nel caso in cui il richiedente dichiari di aver ricevuto sostegno economico da altro soggetto per l’anno 2013, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo, che attesti la veridicità del sostegno fornito per l’anno 2013 e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza nell’anno 2013, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
2) non possono partecipare al presente concorso i nuclei familiari nei quali alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazioni di particolare debolezza sociale come di seguito indicate:
a. n. 3 figli minorenni a carico e/o
b. presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o
c. presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap e/o d. nucleo familiare monogenitoriale.
3) si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell’anno 2013, anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell’alloggio;
4) il valore del canone di locazione corrisposto nell’anno 2013 é quello risultante o dall’imposta di
registro versata o, in caso il proprietario si sia avvalso del regime della cedolare secca (art. 3 del
D.Lgs. n.23/2011), dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato. L’imposta di registro per l’anno 2013 deve essere stata versata prima della presentazione della domanda. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
5) l’ammontare del contributo é determinato in misura tale da ridurre l’incidenza del canone sul reddito fino al 14% per i concorrenti di cui alla precedente lettera e) fascia a), con un massimo di Euro
3.098,74=, fino al 24% per i concorrenti di cui alla precedente lettera e) fascia b), con un massimo di
Euro 2.324,06=;
6) sono ammesse al contributo le domande relative ad alloggi con superficie utile non superiore a 95 metri quadri, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, così come previsto dall’art. 2 lettera d) della legge regionale n. 54/84 (maggiorata di 10 metri quadri per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare dopo il sesto), oppure da nuclei familiari con presenza di soggetto portatore di handicap;
7) gli alloggi condotti in locazione non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8 o A9;
8) non possono partecipare al presente concorso i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
9) la graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi; in caso di parità di redditi sarà data precedenza ai nuclei familiari che presentano un’elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, da quelli della fascia b) ed il relativo importo;
10) ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n.109 del 31/03/1998.
In caso di decesso del richiedente, utilmente collocato in graduatoria, il contributo spettante sarà concesso solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare nell’anno di competenza.
MODALITA’ DI COMPILAZIOE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata su apposito modulo, in tutte le sue parti, pena l’esclusione, in distribuzione gratuita presso il Comune di Acquaviva delle Fonti in orario di apertura degli uffici e reperibile sul sito web istituzionale www.comune.acquaviva.ba.it .
La domanda contiene un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.
Pena l’esclusione dal contributo:
– la domanda va firmata;
– alla domanda va allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
– alle domande dei concorrenti che dichiarano reddito ZERO, o casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, deve essere allegata la documentazione richiesta al
punto “1” del presente bando;
– alla domanda va allegata fotocopia della lettera raccomandata del proprietario che ha comunicato di avvalersi del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011);
– gli extracomunitari devono allegare alla domanda certificazione attestante la residenza in Italia da almeno dieci anni o in Puglia da almeno cinque anni.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e le relative istanze escluse dai benefici.
Si informa che per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 (T.U. sulla privacy) i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge n.431/1998, nonché per la creazione dell’Osservatorio Regionale.
Alla domanda è consigliabile allegare:
– fotocopia del contratto di locazione registrato;
– fotocopie delle ricevute di versamento dell’imposta di registro per l’intero anno 2013;
– fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, riferiti all’anno 2013.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena l’esclusione, direttamente al Comune di Acquaviva delle Fonti– Ufficio protocollo, nelle giornate di apertura degli uffici o essere spedite a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Acquaviva delle Fonti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2015 In tal caso ai fini della verifica del rispetto del termine predetto, farà fede il timbro di spedizione.
L’incompletezza nella compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione.
Alle graduatorie sarà data adeguata pubblicità tramite affissione all’Albo Pretorio.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
Per tutto quanto non esplicitato nel presente bando si fa riferimento alle normative vigenti.
Acquaviva delle Fonti,
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI Dott.ssa Anna Maria VAVALLEI
L SINDACO Dott. Davide Francesco Ruggero CARLUCCI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Antonella VENTURA





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