Grave pericolosità per gli incendi. L’ordinanza del sindaco

Il testo completo è consultabile sul sito del Comune
Al fine di evitare il pericolo di incendi boschivi e campestri durante la stagione estiva il sindaco, Francesco Squicciarini, ha emanato una ordinanza di cui riportiamo di seguito uno stralcio. Il testo completo dell’ordinanza è cosultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.acquaviva.ba.it/albo/2012/ordinanzesindacali/Ordinanza_Sindacale_n.47.pdf
Il sindaco Francesco Squicciarini
O R D I N A
1) Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2012 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale; chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali. Durante il predetto periodo è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltate all’interno di aree boscate;
• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
2) Le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, la Società Autostrade, gli Enti Locali, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 31 maggio 2012 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate insistenti sul territorio ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura eco-compatibile. Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.
3) I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio, devono comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e quelle periferiche, comunicare il riferimento del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
4) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura, deve essere realizzata comunque entro il 15 luglio. La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale competente per territorio, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al Decreto Regionale. L’Amministrazione Comunale dovrà curarne l’istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al predetto Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale istruttoria l’Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 7 giorni prima, al Corpo Forestale dello Stato, all’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, al Servizio Foreste regionale ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali e località delle aree interessate.
5) I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, a riposo o a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
I N V I T A
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive a realizzare, entro il 31 maggio 2012, una fascia di protezione della larghezza di metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.
D A’ A T T O
Salvo che il fatto non costituisca reato:
• Che le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del D.P.G.R. N° 424 del 13.04.2011, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
• Che le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 7 del Decreto N° 674, saranno punite a norma dell’art. 11 lettera c) della L. R. n. 15 del 12.05.1997.
• Ogni altra inosservanza alle disposizioni del suddetto Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della Legge n. 353/2000, dell’art. 11 della L. R. 15 del 12/05/1997 e dell’art. 49 della L.R. n. 27 del 13/08/1998.
D I S P O N E
1. Che il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli organi di Polizia e tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge siano incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.
2. Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione sul sito internet di questo Ente, invio all’emittente televisiva Telemajg, alle testate giornalistiche Acquavivalive.it e Acquavivanet.it, alle organizzazioni di categoria (Coldiretti – Sindacati – Codacons) oltre che con affissione sulle pubbliche Vie e Zone periferiche dell’abitato, con esposizione fino al 15/09/2012.
3. La notifica a:
• Dirigente del Settore Tecnico, Sede;
• Comando di Polizia Municipale, Sede;
• Comando Stazione dei Carabinieri, Acquaviva;
• Comando Corpo Forestale dello Stato, Acquaviva;
• Presidente del Consorzio Guardie Campestri, Via F.lli Caporizzi, Acquaviva;
4. L’invio per raccomandata a:
• ANAS, Compartimento di Bari, Viale Einaudi 15, Bari;
• Provincia di Bari – Servizio Viabilità Sud, Via Castromediano 138, Bari;
• Direzione Ferrovie dello Stato – Via G. Petroni 10/B – Bari.
IL SINDACO
F.to Ing. Francesco SQUICCIARINI





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