PRG: è vivo o è morto?

Sergio Carlucci
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È come se per un’unghia incarnita un medico avesse deciso di amputare l’intera gamba. Dopo i primi allarmi, comunque, una lettura più approfondita della sentenza del T.a.r. che di fatto ha annullato il P.r.g. ha tranquillizzato l’Amministrazione comunale. Nelle ultime ore, tuttavia, molti sono stati coloro che hanno intonato un requiem in memoria di un Piano Regolatore dato per morto. A quanto pare, però, lo strumento urbanistico approvato lo scorso maggio, pur non godendo di ottima salute, non sarebbe un malato grave. E a questo punto, occorre capire quale sia la medicina più efficace per curare il “malato”. Diagnosi e terapia ci sono stati illustrati dall’assessore all’Urbanistica, arch. Antonio Vendola.

Assessore, ci spieghi in modo più dettagliato cosa dice la sentenza.

Di fatto la sentenza annullerebbe il P.r.g.. approvato a maggio 2011, già valido ed efficace. Ritornerebbe quindi il vecchio il Programma di fabbricazione, dato che il P.r.g. adottato non produce effetti dopo la scadenza dei termini di salvaguardia.

Risalente al lontano 1978?

Purtroppo sì. Devo aggiungere che questa nuova situazione ha degli effetti molto strani poiché gli interessi presunti di chi non sarebbe stato compatibile alla votazione, riguardano potenzialità edificatorie che il P.d.f.. avrebbe avuto e che, di fatto, il P.r.g. approvato non avrebbe più avuto in quanto la Regione Puglia ha stralciato interamente dette zone extraurbane. In verità la sentenza, facendo rivivere il P.d.f., penalizza tutti, compreso il ricorrente perché i suoi terreni nel P.d.f.. erano agricoli, mentre, l’unico che ne beneficerebbe sarebbe proprio il consigliere presunto incompatibile, dato che quei terreni erano nel P.d.f.. edificabili e non agricoli. In ogni caso il Comune si difenderà e valuteremo l’ipotesi di rivedere la posizione assunta nel 2010, dato che la sentenza è contraddittoria sull’illegittimità della delibera di consiglio 29/2010 che l’Amministrazione giustamente approvò. Comunque, quella delibera potrebbe essere rivista e integrata così come affermato dalla sentenza con la successiva riapprovazione regionale. La sentenza è contraddittoria ed imprecisa in più parti e ci riserviamo più a freddo di esaminarla al microscopio.

Quali sono le altre strade che l’amministrazione potrebbe percorrere ?

Naturalmente il ricorso e la richiesta di sospensiva del provvedimento è un atto dovuto, in quanto reputo questa sentenza illogica, abnorme e punitiva per tutta la città, tranne che per il presunto consigliere incompatibile. Questa sentenza, per quanto di recente ha affermato il Consiglio di Stato, va contro il principio di conservazione degli atti amministrativi, cosa che il giudice del T.a.r. ha omesso di richiamare rifacendosi ad un pronunciamento incongruo del 2007 del Consiglio di Stato. Così facendo, al contrario di quanto la sentenza vorrebbe dimostrare, ha demolito l’interesse generale di tutta la comunità ed ha innescato un nervosismo generalizzato. Ritengo che l’incompatibilità di un consigliere non sussiste qualora il provvedimento riguardi interessi diffusi e generali, specie se le sorti non sarebbero cambiate con o senza la presenza di questo consigliere. Trovo ovvio che certe volte, volente o nolente, certi consiglieri abbiano dei riscontri personali, come tutti i cittadini acquavivesi, pertanto tale sensibilità colpirebbe soltanto il campo dell’etica, ma questo non vuol dire aver violato la legge. L’articolo 78 del T.u.ee.ll., infatti, precisa che la violazione di legge persiste nel momento in cui l’atto non è di carattere generale, ma il P.r.g. per sua natura è un provvedimento generale e lo dice il suo stesso nome. Quindi qualora fosse tempestivamente accolta la richiesta di sospensiva della sentenza del T.a.r. da parte del consiglio di stato, il P.r.g. sarebbe di nuovo salvo fino al pronunciamanto di merito definitivo del Consiglio di Stato.

Quindi avete optato per il ricorso ma, ci sarebbe da dire che sono pendenti altri ricorsi.

Questa sentenza riguarda un ricorso più anziano, partito nel 2001 ed integrato più volte ma ci sono pendenti altri ricorsi per i quali abbiamo nominato gli avvocati difensori e man mano li affronteremo. Speriamo, tuttavia, che questi altri ricorsi, in caso di soccombenza non abbiano effetti devastanti su l’intero territorio. Di regola, proprio perché la giustizia non diventi ingiustizia, i ricorsi dovrebbero limitarsi agli interessi del ricorrente, qui invece è successo tutt’altro, in modo esagerato e perverso.

Quali sono i motivi aggiunti del T.a.r.?

L’elemento positivo della sentenza discende dal fatto che il T.a.r. ha censurato tutte le motivazioni a sostegno del ricorso poste in discussione dal ricorrente che interesserebbero comunque il P.r.g. in modo generale, mentre il fumus principale che interessava il ricorrente riguardava una differente tipizzazione in pejus prevista soltanto nella prima bozza del P.r.g., ripeggiorata nel ripristinare il P.d.f..

Sergio Carlucci

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