Annullato il PRG

Mimmo Ferrante

Una sentenza del TAR accoglie parzialmente il ricorso di un privato e fa saltare il PRG definitivamente approvato nel maggio dello scorso anno

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La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha pronunciato una sentenza su ricorso, integrato da motivi aggiunti, presentato da D’Ambrosio Giovanni, con cui annulla la delibera del Consiglio Comunale di Acquaviva n.29 del 29 novembre 2010 e la delibera di Giunta Regionale n. 805 del 3 maggio 2011. Di fatto con questa sentenza la situazione torna indietro al 2006.

La sentenza del Tar, infatti, ha dichiarato illegittima la delibera del consiglio comunale n.29 con cui il comune, in autotutela, sospendeva gli effetti del PRG in relazione ad una particella catastale appartenente alla madre di un ex consigliere comunale, sig. Barbieri, che non aveva osservato l’obbligo di astensione in sede di Consiglio Comunale quando fu approvato il PRG nel 2003. La sentenza infatti dice che “la delibera consiliare in esame é illegittima perché ha disposto in autotutela la sospensione dell’efficacia del nuovo P.R.G. solo relativamente al fondo di proprietà della madre del consigliere Barbieri, laddove il corretto esercizio di detto potere di autotutela avrebbe dovuto condurre alla sospensione dell’intero Piano”.

Con le stesse motivazioni il TAR ha annullato la delibera regionale che nel maggio 2011 approvava definitivamente il PRG “non risultando che il P.R.G. sia stato sottoposto, dopo la rilevata partecipazione del consigliere Barbieri, ad un controllo finalizzato a verificare l’opportunità di mantenere le previsioni del Piano così come approvate, anche in relazione alla nuova tipizzazione da imprimere al fondo di proprietà della madre del sig. Barbieri”.

Di seguito pubblichiamo per intero la sentenza del TAR, depositata in segreteria il 20/03/2012.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2095 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D’Ambrosio Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Spagnolo, con domicilio eletto presso Attilio Spagnolo in Bari, via Abbrescia 50;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94; Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Dalmazia, 70 c/o Avv.Ra Reg.Le;
per l’annullamento
–
della delibera del Consiglio Comunale prot. n. 10985 del 25.07.2001, pubblicata in pari data all’Albo pretorio del Comune di Acquaviva delle Fonti ed avente ad oggetto l’adozione della bozza definitiva del piano regolatore generale;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi compresi la delibera di Consiglio comunale reg. verb. n. 18, avente ad oggetto l’adozione dell’atto di indirizzo al p.r.g. e la delibera verb. n. 16 del 10.07.2001, con cui la Giunta comunale ha preso atto della consegna della bozza definitiva del p.r.g.;
Motivi Aggiunti del 28.11.2003:
– della delibera del Consiglio comunale n. 50 del 28.07.2003 avente ad oggetto “esame osservazione proposta al P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 17/2001. Inizio sessione con esame osservazione a partire dal n. 60 (Modifiche ed integrazioni alle N.T.A. dall’art. 71 in poi – Esame osservazioni dei privati)”;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi comprese le delibere nn. da 46 a 49/2003;
Motivi Aggiunti del 18 maggio 2006:
-della delibera del Consiglio comunale prot. n. 10985 del 25.07.2001, pubblicata in pari data all’Albo pretorio del Comune di Acquaviva delle Fonti ed avente ad oggetto l’adozione della bozza definitiva del piano regolatore generale;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi compresi la delibera di Consiglio comunale reg. verb. n. 18, avente ad oggetto l’adozione dell’atto di indirizzo al P.R.G. e la delibera verb. n. 16 del 10.07.2001, con cui la Giunta comunale ha preso atto della consegna della bozza definitiva del P.R.G.;
nonché con la proposizione di primo ricorso per motivi aggiunti:
– della delibera di Consiglio comunale n. 50 del 28.07.2003 avente ad oggetto “esame osservazione proposta al P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 17/2001. Inizio sessione con esame osservazione a partire dal n. 60 (Modifiche ed integrazioni alle NTA dall’art. 71 in poi – Esame osservazioni dei privati);
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi comprese le delibere consiliari nn. da 46 a 49/2003.
Motivi Aggiunti del 18 febbraio 2008:
– degli atti del piano regolatore del Comune di Acquaviva delle Fonti ed in particolare:
– delibera della Giunta della Regione Puglia 14.02.2006 n. 141, pubbl. in BURP il 22.02.2006, avente ad oggetto “Acquaviva delle Fonti (Ba) – Piano regolatore generale. Approvazione con prescrizioni e modifiche”;
– di tutti gli atti intervenuto nel corso del procedimento, ancorchè ignoti, in quanto lesivi, ivi compresa la relazione-parere espresso dal Comitato urbanistico regionale (CUR) – Comitato ristretto ai sensi delle ll.rr. 1994 n. 24 e 1998 n. 8 ed il verbale delle sedute del predetto Comitato, nonché i pareri richiesti e resi nell’ambito del procedimento;
e con la proposizione dei precedenti motivi aggiunti per l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente
– della delibera del Consiglio comunale prot. n. 10985 del 25.07.2001, pubblicata in pari data all’Albo pretorio del Comune di Acquaviva delle Fonti ed avente ad oggetto l’adozione della bozza definitiva del piano regolatore generale;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi compresi la delibera di Consiglio comunale reg. verb. n. 18, avente ad oggetto l’adozione dell’atto di indirizzo al P.R.G. e la delibera verb. n. 16 del 10.07.2001, con cui la Giunta comunale ha preso atto della consegna della bozza definitiva del P.R.G.
e con la proposizione dei motivi aggiunti per l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente
– della delibera del Consiglio comunale n. 50 del 28.07.2003 avente ad oggetto “esame osservazione proposta al P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 17/2001. Inizio sessione con esame osservazione a partire dal n. 60 (Modifiche ed integrazioni alle NTA dall’art. 71 in poi – Esame osservazioni dei privati)”;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi comprese le delibere nn. da 46 a 49/2003.
Motivi Aggiunti del 10 novembre 2008:
– della delibera del Consiglio comunale n. 35 del 5.6.2008 avente ad oggetto “procedura di approvazione P.R.G. – Delibera di C.C. n. 71 del 22.10.2007 – verifica nuovi elaborati costituenti il P.R.G., conformati alle decisioni espresse dal Consiglio nelle sedute del 28/9 – 01/10, 8/10 e 22/10/2007”;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, nonché, ove occorra, della delibera di C.C. n. 37, avente ad oggetto “richiesta di revisione del parere di valutazione e di incidenza sul P.R.G.”;
ad integrazione della domanda di annullamento, sempre formulata nei limiti dell’interesse del ricorrente
– della delibera del Consiglio comunale prot. n. 10985 del 25.7.2001, pubblicata in pari data all’Albo pretorio del Comune di Acquaviva delle Fonti ed avente ad oggetto l’adozione della bozza definitiva del piano regolatore generale;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi compresi la delibera di Consiglio comunale reg. verb. n. 18, avente ad oggetto l’adozione dell’atto di indirizzo al P.R.G., e la delibera verb. n. 16 del 10.07.2001, con cui la Giunta comunale ha preso atto della consegna della bozza definitiva del P.R.G.;
– della delibera di Consiglio comunale n. 50 del 28.7.2001 avente ad oggetto “esame osservazioni proposta al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 17/2001. Inizio sessione con esame osservazione a partire dal n. 60 (Modifiche ed integrazioni alle NTA dall’art. 71 in poi – Esame osservazioni dei privati)”;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi comprese le delibere consiliari nn. da 46 a 49/2003;
– della deliberazione della Giunta della Regione Puglia 14.2.2006 n. 141, pubbl. in BURO 22.2.2006, avente ad oggetto “Acquaviva delle Fonti (Ba) – Piano regolatore generale, Approvazione con prescrizioni e modifiche”;
– di tutti gli atti intervenuti nel corso del procedimento, ancorchè ignoti, in quanto lesivi, ivi compresa la relazione – parere espresso dal Comitato urbanistico regionale (CUR) – Comitato ristretto ai sensi delle ll.rr. n. 24 e 1998 n. 8 ed il verbale delle sedute del predetto Comitato, nonché i pareri richiesti nell’ambito del procedimento.
Motivi Aggiunti del 24 marzo 2011:
– della deliberazione del Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti n. 29 del 29.11.2010, pubblicata all’albo pretorio dal 29.12.2010 al 13.1.2011, avente ad oggetto “procedura approvazione PRG – Violazione obbligo di astensione di cui al 2° comma dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 da parte di un Consigliere comunale. Provvedimento di autotutela di sospensione della validità delle previsioni contenute negli elaborati del PRG ai sensi del 4° comma dell’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, in particolare la richiesta regionale di sospensione dell’efficacia del P.R.G., nonché i seguenti atti:
– la nota prot. n. 5026/2 del 13.5.2009 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 13540 dell’8.7.2009 a firma del Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Acquaviva delle Fonti;
– la nota prot. n. 17139 in data 18.9.2009 a firma del Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Acquaviva delle Fonti e l’allegata relazione;
– la nota prot. n. 11011 del 9.10.2009 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 243 dell’8.10.2010 del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
la nota prot. n. 1213 del 26.1.2010 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota comunale prot. n. 19314 del 28.10.2010;
Motivi Aggiunti del 29 luglio 2011:
– della deliberazione della Giunta regionale n. 805 del 3.5.2011, pubblicata in BURP n. 79 del 20.5.2011, avente ad oggetto: “Acquaviva delle Fonti (Ba) – Piano regolatore generale – Approvazione definitiva”;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè ignoto, ivi compresi, in particolare:
– gli atti dell’istruttoria espletata dall’Ufficio strumenti urbanistici e confermata dal Dirigente del Servizio urbanistico della Regione Puglia e l’integrazione dell’istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/P da parte dell’Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica confermata dal Dirigente del Servizio assetto del territorio;
– la nota prot. n. 5026/2 del 13.5.2009 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 17139 in data 18.9.2009 a firma del Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Acquaviva delle Fonti e l’allegata relazione prot. n. 13540 in data 8.7.2009;
la nota prot. n. 11011 del 9.10.2009 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 11090 del 12.10.2009 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 11/L/2210 in data 3.2.2010 dell’Avvocatura regionale;
– la nota prot. n. 4294 del 3.3.2010 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 243 del 8.1.2010 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 1213 del 26.1.2010 a firma del Dirigente del Servizio urbanistica della Regione Puglia;
– la nota prot. n. 641 dell’11.1.2011 del Comune di Acquaviva delle Fonti (e relativi allegati, tra cui, in particolare, la nota comunale prot. n. 19314 del 28.10.2010, la relazione del Dirigente UTC e l’allegato stralcio planimetrico);
– nonchè, ove occorra, di tutti gli atti presupposti e già impugnati:
– della delibera del Consiglio comunale n. 35 del 5.6.2008 avente ad oggetto “procedura di approvazione P.R.G. – Delibera di C.C. n. 71 del 22.10.2007 – verifica nuovi elaborati costituenti il P.R.G., conformati alle decisioni espresse dal Consiglio nelle sedute del 28/9 – 01/10, 8/10 e 22/10/2007”, nonchè le stesse delibere adottate inqueste ultimew sedute (nn. 63, 64, 66 e 71);
– ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, in particolare, la richiesta regionale di sospensione dell’efficacia del PRG, nonché i seguenti atti:
– la nota prot. n. 13540 dell’8.7.2009 a firma del Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Acquaviva delle Fonti;
– la nota comunale prot. n. 19314 del 28.10.2010.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acquaviva delle Fonti e di Regione Puglia in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. Muscatello, su delega dell’avv. A. Spagnolo, avv. F. Gagliardi La Gala e avv. A. Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio D’Ambrosio Giovanni, premettendo di essere proprietario di non meglio identificati terreni situati in Comune di Acquaviva delle Fonti, sulla via per Gioia del Colle, impugna la delibera di Consiglio Comunale n. 10985 del 25 luglio 2001, con la quale il Comune di Acquaviva delle Fonti ha adottato la bozza definitiva del Piano Regolatore Generale, la quale ha tipizzato i terreni del ricorrente, già destinati a zona di espansione residenziale C3, quale zona agricola di salvaguardia E2.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:I) violazione del principio del giusto procedimento nonché dei principi generali in materia di potestà di autotutela perché la versione del PRG definitivamente adottata non corrisponde alla bozza che lo stesso Consiglio aveva approvato nel 1996;
II) violazione dell’art. 16 della L.R. 56/80, eccesso di potere: le previsioni residenziali del nuovo PRG non rispettano i criteri per la redazione del Piano stesso, tra i quali vi era quello per cui lo sviluppo urbano dovesse avere un “carattere radiale”; non é poi condivisibile la scelta dell’estensore del Piano di potenziare l’insediamento urbano verso Gioia del Colle, ove tra l’altro vengono collocate numerose zone F, con spazi residenziali non proporzionati; i terreni di proprietà del ricorrente, comunque, hanno subìto un doppio mutamento di destinazione urbanistica , che ha ingenerato una aspettativa di fatto e di diritto;
III) violazione dell’art. 78 comma 2 del D. L.vo 267/2000 e dei principi vigenti in materia di convocazione e funzionamento degli organi collegiale: in seconda convocazione non risulta essere stato rispettato il quorum strutturale;
IV) violazione della L. R. 56/80, perché il PRG adottato é privo degli elaborati prescritti;
V) violazione dell’art. 23 L.R. 11/01: il PRG adottato sarebbe privo dello Studio degli Impatti Ambientali;
VI) violazione dell’art. 14 L.R. 56/80 in riferimento all’art. 9 L:R. 20/01: il nuovo strumento urbanistico generale non presenta riferimenti con la realtà economico-sociale, con l’identità ambientale, storica e culturale dell’insediamento; violazione del principio tempus regit actum, in quanto tutta la procedura avrebbe dovuto seguire la L.R. 20/01
2. Con ricorso per motivi aggiunti del 28 novembre 2003 il ricorrente ha impugnato la delibere di Consiglio Comunale nn.46-50 del 2003, aventi ad oggetto l’esame delle osservazioni presentate al PRG adottato.
Avverso tali atti ha dedotto illegittimità derivata, nonché i seguenti vizi propri:
I) violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 16 L.R. 56/80 ed eccesso di potere in quanto non viene adeguatamente motivata la decisione sulla osservazione prodotta dal ricorrente;
II) violazione dell’art. 19 L. 265/99, perché alla deliberazione avrebbero partecipato alcuni consiglieri versanti in stato di compatibilità;
III) violazione del TUEL, del regolamento comunale, dei principi di buona amministrazione e di affidamento, perché la decisione sulle osservazioni sarebbe da addebitarsi una disordinata discussione.
3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 maggio 2006 il ricorrente ha impugnato la D.G.R. n. 141/2006, recante approvazione con modifiche e prescrizioni del P.R.G.
Deduce illegittimità nonché i seguenti vizi propri:
I) violazione del giusto procedimento, dell’art. 97 Cost. e del PUTT/p perché il nuovo PRG non é stato sottoposto preventivamente a verifiche di conformità con il PUTT/p e perché prima della adozione non é stato assunto il parere della Soprintendenza;
II) violazione dei principi generali in materia di pianificazione, perché la Regione avrebbe ecceduto i poteri ad essa attribuiti imponendo dei limiti di densità residenziale.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 febbraio 2008 il ricorrente ha impugnato le delibere di Consiglio Comunale nn. 63, 64, 66 e 71 del 2007, recanti determinazione sulle prescrizioni e modifiche introdotte d’ufficio dalla Regione Puglia in sede di approvazione del P.R.G.
Ha dedotto unicamente vizi di illegittimità derivata.
5. Con il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 novembre 2008, il D’Ambrosio ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 35/2008, recante verifica dei nuovi elaborati costituenti il PRG e l’adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Regione.
Ha dedotto unicamente illegittimità derivata.
6. Con il quinto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24 marzo 2011, il ricorrente ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29 novembre 2010, recante sospensione in autotutela del PRG violazione dell’obbligo di astensione di un consigliere comunale.
Ha dedotto illegittimità derivata nonché i seguenti vizi propri:
I) violazione della L. 241/90 e dell’art. 78 TUEL, per la ragione che l’incompatibilità del consigliere Barberi, la cui madre era direttamente interessata alle previsioni del nuovo PRG, potrebbe comunque aver influenzato la decisione degli altri consiglieri;
II) eccesso di potere per presupposizione, in quanto il consigliere Barberi non era l’unico in posizione di incompatibilità;
III) violazione dei principi in materia di autotutela, in quanto é stata disposta la sospensione della efficacia degli atti impugnati sine die.
Con il sesto ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29 luglio 2011, il ricorrente ha infine impugnato la D.G.R. n. 805/2011, recante definitiva approvazione del PRG da parte della Regione Puglia.
Ha dedotto illegittimità derivata nonché i seguenti vizi propri:
I) il PRG definitivamente approvato non rispecchierebbe le indicazioni regionali, bensì delle varianti introdotte con le delibere di Consiglio Comunale del 2007, impugnate con i terzo ricorso per motivi aggiunti;
II) non é stato fatto uno Studio di Impatto Ambientale;
III) non é stato assunto il parere della Soprintendenza;
IV) non é stato assunto il parere paesaggistico della Regione;
V) risulta violato l’obbligo di astensione da parte di alcuni dei consiglieri comunali che hanno votato il PRG adeguato.
SI sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia il Comune di Acquaviva delle Fonti che la Regione Puglia.
Il ricorso é stato trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 16.11.2011.
DIRITTO
1. Sono infondati i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio.
1.1. Il fatto che la versione dello strumento urbanistico adottato possa discostarsi da versioni precedenti rimaste a livello di meri atti endo-procedimentali non ne inficia minimamente la validità, giacché comunque quella che conta é la versione che viene poi fatta oggetto di ostensione ai fini della partecipazione dei cittadini.
1.2. Non si apprezza la violazione del criterio “radiale” indicato nella delibera del Commissario 179/2004, dal momento che tale criterio non risulta essere stato sufficientemente specificato.
In ogni caso va detto che i criteri di impostazione del Piano debbono essere approvati in via preliminare dal Consiglio Comunale, a norma dell’art. 16 della L.R. Puglia 56/80, non tanto a limitare la futura azione amministrativa, quanto al fine di fornire all’estensore del Piano delle direttive sulle quali lavorare, onde evitare per quanto possibile il rifacimento del progetto. Di conseguenza deve ritenersi sempre possibile per il Consiglio Comunale, che é l’organo titolare della potestà pianificatoria, pervenire a diverse soluzioni in corso di procedimento, purché tali diverse soluzioni vengano trasfuse nella versione oggetto di adozione e di successiva pubblicazione, ciò che nel caso di specie é avvenuto.
1.3. Infondata é la censura relativa alla mancanza del quorum strutturale previsto per la validità della delibera consiliare impugnata.
Come evidenziato dal difensore del Comune, non sono rilevanti le ragioni per le quali l’adozione del nuovo PRG non sia stata votata in prima convocazione, né ha importanza sapere se sia stata effettuata una verifica prima di dar corso alla votazione in seconda convocazione: infatti ciò che conta é il numero dei consiglieri che di fatto era presente in seconda convocazione, nonché il numero dei consiglieri votanti a favore della adozione, dati questi che emergono dalla deliberazione, che su tal punto fa prova fino a querela di falso, e che depongono per la validità della votazione.
1.4. Non vi é prova che il PRG adottato con la delibera consiliare n. 10985/2001 fosse carente degli elaborati prescritti dalla legge.
1.5./1.6. Quanto alla pretesa applicazione della L.R. n. 20/01 ed alla pretesa obbligatorietà dello Studio di Impatto Ambientale, il Collegio rileva che, effettivamente, la L.R. 20/01 é stata pubblicata sul B.U.R.P. solo in data 24 agosto 2001, ed é pertanto entrata in vigore solo in epoca successiva alla adozione del PRG di che trattasi.
2. Sul primo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto le delibere consiliari con le quali sono stati esaminate le osservazioni dei privati, il Collegio osserva quanto segue.
2.1.Lamenta il ricorrente che le osservazioni da lui presentate sarebbero state respinte con motivazione inadeguata, resa in violazione dell’obbligo di motivare specificamente le scelte urbanistiche peggiorative rispetto alla situazione precedente.
La motivazione opposta dal Consiglio Comunale alle osservazioni del ricorrente richiama una nota dell’Ufficio Tecnico che integra, ad ogni effetto, una motivazione per relationem, come tale ammissibile: in essa si dà atto del fatto che la perdita della suscettività edificatoria dei terreni del ricorrente é scaturita dalla necessità di ridimensionare il nuovo PRG, e quindi la superficie delle aree destinate alla edificazione residenziale.
Il fatto, poi, che proprio sui terreni di proprietà del ricorrente sia caduta la scelta dell’estensore del Piano di modificare la precedente destinazione, da edilizia residenziale di completamento a zona agricola di salvaguardia, é espressione della discrezionalità tipica di cui dispone l’Amministrazione nella esplicazione del potere pianificatorio, discrezionalità che comporta uno stringente obbligo di motivazione solo quando vengano disattese delle aspettative qualificate del privato, originate da convenzioni urbanistiche, da piani urbanistici esecutivi o, al limite, da permessi di costruzione già rilasciati.
Nel caso di specie il ricorrente poteva vantare solo una aspettativa di fatto alla reiterazione della destinazione di zona che i terreni avevano in costanza del piano regolatore previgente, e pertanto la scelta di non confermare tale destinazione non onerava l’Amministrazione di fornire al riguardo una motivazione particolarmente puntuale, nella relazione illustrativa del Piano o in sede di esame delle osservazioni (si veda anche la sentenza del C.d.S. n. 1004/2010).
2.2. Lamenta ancora il ricorrente che alcuni consiglieri versanti in situazione incompatibilità avrebbero preso parte alla discussione ed alla votazione: il ricorrente, tuttavia, non chiarisce quali fossero i consiglieri che avevano l’obbligo di astensione, ed a quali discussioni e delibere essi abbiano partecipato.
La censura va pertanto respinta per genericità e difetto di prova.
2.3. Ugualmente generica ed indimostrata é l’ultima doglianza, articolata con il primo ricorso per motivi aggiunti, con la quale si censurano le delibere consiliari recanti l’esame delle osservazioni in ragione di una certa confusione o disorganicità della azione amministrativa: quest’ultima, invero, ove pure sussistente non integrerebbe di per sé illegittimità, a meno che non si sia tradotta in non meglio specificate e dimostrate violazioni del procedimento o in altri vizi.
2.4. Le censure di illegittimità derivata vanno infine respinte in ragione della ritenuta infondatezza del ricorso principale.
3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 maggio 2006 é stata impugnata la delibera di Giunta Regionale n. 141/2006, che ha approvato con prescrizioni e modifiche il PRG di cui ai precedenti ricorsi.
Lamenta il ricorrente che l’approvazione del PRG avrebbe dovuto essere preceduta dalla verifica di compatibilità con il PUTT/p, approvato con DGR n. 1748 del 15.12.2000; che la Regione non avrebbe potuto approvare il PRG con prescrizioni, ed in particolare che la Regione non avrebbe potuto imporre quel ridimensionamento del fabbisogno residenziale del Piano, che é all’origine del declassamento dei terreni di proprietà del ricorrente.
3.1. Quanto al primo profilo il Collegio rileva come il controllo di compatibilità con il PUTT/p sia stato puntualmente effettuato dal Comitato Urbanistico Ristretto, al paragrafo 1.4. del suo parere, ove si legge, nella facciata conclusiva, che “Il PRG recepisce il PUTT/p e ne mette in atto i primi adempimenti; la cogenza delle scelte sarà verificata con la redazione dei sottopiani”.
La censura é quindi destituita di fondamento
3.2. Ugualmente priva di pregio é la censura che pretenderebbe interdetta alla Regione l’imposizione di prescrizioni e, soprattutto, un sindacato sul calcolo del fabbisogno residenziale.
La Regione può infatti introdurre d’ufficio le modifiche di cui agli artt. 10 , lett. b), c) e d); inoltre, in ossequio a quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 56/80, la Regione Puglia può apportare al Piano Regolatore adottato le sole modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni di privati nonché, comunque, quelle necessarie per coordinare le scelte di PRG con quelle operate da latri piani territoriali o quelle necessarie per conformarlo alle prescrizioni della legge medesima.
Il ricorrente ha affermato apoditticamente che la Regione avrebbe travalicato i limiti relativi all’esercizio di detto potere di modificazione dello strumento urbanistico comunale, ma nulla deduce, di specifico, per dimostrare la correttezza dell’assunto, e cioè per dimostrare che le modifiche richieste non erano funzionali al rispetto dei valori ambientali e paesaggistici ed una tale dimostrazione era necessaria poiché la tutela del paesaggio e dell’ambiente in concreto possono richiedere modifiche che insistono sulle caratteristiche essenziali e sui criteri di impostazione del Piano (C.d.S. sez. IV, n. 3518/2009).
Non v’é quindi spazio per affermare che imponendo il ridimensionamento del fabbisogno edilizio la Regione abbia travalicato i limiti del potere di modificazione del PRG che la legge le ha attribuito.
3.3. Infondate sono infine le censure di illegittimità derivata formulati con il ricorso per motivi aggiunti in esame, attesa l’infondatezza dei ricorsi esaminati nei paragrafi.
4. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18 febbraio 2008, il ricorrente impugna le delibere del Consiglio Comunale a mezzo delle quali sono state adottate le misure necessarie per adeguarsi alle prescrizioni regionali.
Il ricorrente non ha articolato vizi propri di tali delibere, di cui ha dedotto solo illegittimità derivata.
Il ricorso in esame va quindi respinto attesa la ritenuta infondatezza dei ricorsi e delle doglianze precedentemente esaminate.
5. Con il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 novembre 2008, il D’Ambrosio ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 38/2008, recante approvazione degli elaborati del PRG a seguito della attività di conformazione alle prescrizioni regionali.
Anche in questo caso il ricorrente deduce unicamente illegittimità derivata.
Il ricorso va pertanto respinto in ragione della ritenuta infondatezza di tutti i ricorsi e doglianze precedentemente esaminati.
6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 marzo 2011 il ricorrente ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 29 /2010, avente ad oggetto la sospensione parziale della efficacia degli atti relativi al nuovo P.R.G. in ragione della partecipazione, agli stessi, di un consigliere in posizione di incompatibilità.
Nella delibera di che trattasi si legge che in un esposto era stata denunciata la posizione di incompatibilità di 7 consiglieri comunali che avevano votato il nuovo P.R.G., e che a seguito di una verifica approfondita solo uno di essi, tale Barbieri, era stata ritenuto effettivamente incompatibile in relazione ad una particella catastale di proprietà della madre. Con la delibera gravata il Consiglio Comunale, preso atto della violazione dell’obbligo di astensione da parte del consigliere Barberi, ha disposto la sospensione della efficacia del P.R.G. con riferimento alla particella di proprietà della madre di costui.
Avverso tale decisione il ricorrente deduce l’illegittimità per violazione della L. 241/90 e dell’art. 78 TUEL nonché eccesso di potere, in ragione del fatto che la partecipazione del Barbieri potrebbe aver condizionato la decisione con riferimento anche ad altre particelle. Deduce inoltre che non era solo il consigliere Barbieri a trovarsi in stato di incompatibilità.
Orbene, a prescindere dalla correttezza o meno di tale assunto, non si può non prendere atto del fatto che la decisione assunta con riguardo al fondo di proprietà della madre del consigliere Barbieri – che, pur essendo collocato non lontano dall’Ospedale Miulli, dalla tipizzazione “F2 – attrezzature sanitarie ed assistenziali” é stata ritipizzata quale zona “C4 – Turistico alberghiera” – può aver influenzato a catena le scelte urbanistiche riguardanti altri fondi. Proprio per tale ragione il Consiglio di Stato, pronunciatosi proprio su un caso analogo con la sentenza n. 3385/2007, ha affermato il principio per cui, ove alle delibere di adozione e approvazione di un Piano Regolatore partecipi un consigliere in violazione dell’obbligo di astensione si determina l’illegittimità di tutto il Piano, e non solo della parte di interesse per il consigliere non astenutosi.
La delibera consiliare in esame é dunque illegittima perché ha disposto in autotutela la sospensione dell’efficacia del nuovo P.R.G. solo relativamente al fondo di proprietà della madre del consigliere Barbieri, laddove il corretto esercizio di detto potere di autotutela avrebbe dovuto condurre alla sospensione dell’intero Piano.
Tale censura ha rilevanza dirimente e quindi assorbe l’ulteriore censura formulata nel quinto ricorso per motivi aggiunti.
Vanno invece respinte le censure di illegittimità derivata in ragione della ritenuta infondatezza dei ricorsi precedentemente esaminati.
7. Infine con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 luglio 2011 il ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 805/2011 recante definitiva approvazione del P.R.G. nonché una serie di note ad essa presupposti.
Tra le varie censure proposte dal ricorrente vi é quella relativa all’essere stato il P.R.G. adottato ed approvato con la partecipazione del consigliere Barbieri, in posizione di incompatibilità: il ricorrente critica in particolare l’operato della Giunta Regionale per non aver rilevato che la suddetta causa di incompatibilità inficiava potenzialmente tutte le previsioni del P.R.G., e non solo quelle afferenti al fondo di proprietà della madre del consigliere Barbieri. Il senso della censura, pertanto, non é solo quello di evidenziare una mancanza nella attività regionale di controllo, ma soprattutto quello di stigmatizzare il Piano nella sua interezza in conseguenza della partecipazione del consigliere in situazione di incompatibilità.
La censura é fondata, non risultando che il P.R.G. sia stato sottoposto, dopo la rilevata partecipazione del consigliere Barbieri, ad un controllo finalizzato a verificare l’opportunità di mantenere le previsioni del Piano così come approvate, anche in relazione alla nuova tipizzazione da imprimere al fondo di proprietà della madre del sig. Barbieri.
Va poi precisato che, seppure non sussista alcuna prova in ordine al fatto che la partecipazione del sunnominato consigliere abbia influenzato anche la tipizzazione del suolo del D’Ambrosio, tuttavia é evidente l’interesse di costui all’annullamento dell’intero P.R.G., che determina la reviviscenza del P.R.G. previgente e, quindi, la tipizzazione quale zona C – residenziale di completamento, del suolo del D’Ambrosio.
Va conclusivamente accolto anche il sesto dei ricorsi per motivi aggiunti sul motivo dianzi esaminato, avente rilevanza assorbente.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione in ragione della metà, stante la soccombenza del ricorrente sui primi cinque ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
– accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 marzo 2011 e per l’effetto annulla la delibera del Consiglio del Comune di Acquaviva delle Fonti n. 29 del 29 novembre 2010;
– accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 luglio 2011 e per l’effetto annulla la delibera di Giunta Regionale n. 805 del 3 maggio 2011.
Condanna le resistenti Amministrazioni, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente le quali, previa compensazione in ragione della metà, si liquidano in E. 2.500,00 (euro duemilacinquecento) oltre metà del contributo unificato, IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012

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Commenti

  • NUOVA_MENTE_2010 (utente non verificato)

    Un’Amministrazione che ha fatto del PRG il suo cavallo di battaglia! Un’Amministrazione che si sta rivelando fallimentare su ogni iniziativa! Ogni provvedimento è oggetto di impugnazione, malversazioni e inutili perdite di tempo e opportunità per una collettività che è ormai al capolinea! Una paese che ha perso ogni speranza e si trova ad essere gestita e amministrata da quattro sprovveduti che hanno saputo soltanto aumentare rette di asili, loro stipendi e le tasse! Grazie Ingengner Squicciarini!!

  • alberteinstein (utente non verificato)

    Hai ragione Nuova_mente, però vuoi mettere che anche alcune persone di Acquaviva fanno schifo? siamo ormai diventati peggio del terzo mondo :-(((

  • zacc_08 (utente non verificato)

    LE COINCIDENZE:
    ANNO 2001: la giunta Pistilli, dopo anni, adotta il PRG. Era il 21 luglio. Qualche malignone afferma che la data non è casuale: soltanto sei giorni dopo -27 luglio 2001- sarebbe infatti entrata in vigore la nuova norma regionale per i Piani Regolatori (L. 20/2001), che prevedeva tempi più snelli, massimo 1 anno e mezzo, per l’approvazione dei PRG. Questa decisione viene presa, dicono i bene informati, su suggerimento della Regione.
    ANNO 2010: la Regione si appresta ad approvare definitivamente il PRG, ma suggerisce al Comune di Acquaviva di adottare la delibera che rende inefficace il PRG solo nei confronti del consigliere Barbieri la cui presenza in consiglio, per stessa ammissione della P.A., è incompatibile e con ciò fornisce la prova provata al tribunale del TAR che la delibera adottata dal comune il 29/11/2010 era illegittima.

  • zacc_08 (utente non verificato)

    DOMANDE:
    1) chi ha suggerito al consigl. Barbieri di rimanere in aula ?
    2) se Barbieri fosse uscito dall’aula, ci sarebbero stato il numero legale per votare il provvedimento ?
    3) siamo sicuri che nelle precedenti delibere non ci siano altri casi simili al caso Barbieri ?
    4) a seguito della sentenza del TAR 580/12 il comune di Acquaviva ha subito e/o subirà danni patrimoniali e/o morali e/o all’immagine ?
    5) chi risarcirà questi danni ? i cittadini incolpevoli oppure i responsabili ?
    6) chi sono i responsabili ?

  • zacc_08 (utente non verificato)

    ulteriore DOMANDA: si può sapere se dopo il 5 maggio 2011, epoca in cui è stato definitivamente approvato il PRG, sia pervenuta sul Comune qualche domanda di permesso di costruire e/o di piano di lottizzazione in forza del PRG approvato ? se si, quante e quali sono queste istanze ? cosa succede adesso, per queste eventuali istanze, a seguito dell’annullamento del PRG ? potrebbero insorgere danni per i privati richiedenti ? chi pagherà questi eventuali danni ? li pagheranno tutti i cittadini oppure i responsabili ?