Raccomandazioni per la festa di “Halloween”

La Redazione

Il comunicato del Com. Centrone

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Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del Comandante Centrone dei Vigili Urbani per la festa del 31 ottobre.

“Disciplina e raccomandazioni sull’uso di botti ed artifici pirotecnici per la sera del 31 ottobre 2010 – festa di Halloween”

Visto che
oramai è uso e consuetudine festeggiare la sera di Halloween con lo sparo di petardi e botti di vario genere anche illegali
che spesso questi prodotti sono provenienti dall’attività illecita della delinquenza organizzata, messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono (e creano) infortuni anche di grave entità alle persone, che per imprudenza o imperizia, utilizzano tali prodotti;
che esiste un oggettivo pericolo, anche per i semplici petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischi di allontanamento e smarrimento;
che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

Considerato
che nella definizione delle misure di prevenzione ai danni alle persone e cose, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l’impiego in ambito privato;
che, si ritiene comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire;

inoltre

Letto il D.Lgs 31.3.1998 n. 114

Letta la circolare del ministero dell’Interno n. 559 dell’ 11 Gennaio 2001

informa

Che per la vendita e l’impiego di artifici pirotecnici devono essere osservate le seguenti regole:
a) vendita negli esercizi commerciali abilitati
è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita, per il corrente anno e la denuncia all’Autorità Giudiziaria;
b) vendita su area pubblica
in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
Si ricorda che è tassativamente vietata la vendita ambulante degli artifici di IV e V categoria.
c) impiego
è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
1. in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo
2. all’interno di uffici pubblici, asili, scuole, ospedali, case di cura e ricoveri di animali, nonchè entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
3. in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, per il periodo sopra citato.
Gli organizzatori di eventuali feste dovranno assicurare, con proprio personale, un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine.

richiama
i cittadini tutti sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché occasione di festa e di divertimento, non debba, in nessun modo, essere turbata o addolorata da incidenti, che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare, in particolare

raccomanda
di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, si ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti de-classificati devono intendersi di libero commercio, sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia;

di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;

di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego, si rammenta che i prodotti di libera vendita non devono essere considerati dei giocattoli e che la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14, sanzionando tale vendita illecita con la denuncia all’Autorità giudiziaria (art. 678 C.P.);

di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Le inosservanze a quanto sopra, sono punite con le sanzioni previste dalle leggi in materia e dal codice penale con la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

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Commenti

  • facciatostaa (utente non verificato)

    D’ACCORDISSIMO CN LA PREVENZIONE E CON GLI ATTI MIRATI A PREVENIRE,…..MA NON VI SEMBRA CHE STI VIGILI SI STIANO ALLARGANDO 1 PO TROPPO ULTIMAMENTE??

  • cat19 (utente non verificato)

    E SE INVECE SUCCEDE IL CONTRARIO E CIOE’ TUTTI SE NE FREGANO DELL’ORDINANZA E SPARANO AL’IMPAZZATA SUGLI INDIFESI CITTADINI, CHE FACCIAMO IL PROSSIMO ANNO L’ABOLIAMO QUESTA MASCHERATA ASSURDA? NON BASTA IL CARNEVALE? NON BASTANO I BOTTI DI FINE ANNO CHE MUTILANO GIA’ I TANTI I IMBECILLI DI TURNO? DOVREBBERO BASTARE SOLO I DOLCETTI O SCHERZETTI! MA QUESTO SEMBRA NON BASTARE! COME SEMPRE TUTTO DIVENTA BISSINESSS!!!!!!SENZA NESSUNA MORALE!