Radiazioni al vecchio Miulli: la Procura ricorre contro le assoluzioni

Sentenza discrezionale e contraddittoria per la sostituta procuratrice Tosto
“La decisione, priva di una reale giustificazione, esprime invero una scelta discrezionale e non convincente che merita una revisione critica puntuale e seria.” Con queste parole il sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bari apre il ricorso per Cassazione, depositato il 15 gennaio scorso, contro la sentenza, del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari, che aveva stabilito il non luogo a procedere nei confronti di Laddaga Domenico (in qualità di amministratore), dott. L’Abbate Nicola (responsabile della sorveglianza medica) e al dott. Ing. Messa Francesco (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) dall’accusa di aver cagionato (mediante omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia o l’inosservanza di regole di cautela) le patologie di cui soffrono i dipendenti del Miulli autori dell’esposto.
Primo elemento al centro del ricorso la carenza di motivazione della sentenza: sia per quanto riguarda l’esistenza di profili di colpa attribuibili agli imputati, che in relazione ad un collegamento causale tra colpa e malattie sofferte dai dipendenti del nosocomio, la Dott.ssa Tosto lamenta l’omissione di un qualsiasi ragionamento attraverso il quale, analizzando e spiegando le ragioni per cui le condotte e le violazioni normative ipotizzate dall’accusa non fossero giustificate, il Gup sia giunto alla sua decisione limitandosi invece ad affermazioni di rito (“…dagli atti di causa, ivi comprese le indagini suppletive, non è emerso alcun elemento, sia fattuale che giuridico, da cui poter desumere una qualsiasi colpa dei quattro odierni imputati”.) o a generici rinvii agli atti di causa (“…non è possibile, dagli atti di causa, affermare che la rigorosa osservanza da parte degli imputati della normativa in materia di igiene del lavoro avrebbe con certezza evitato con alto grado di probabilità l’evento dannoso lamentato dagli esponenti”.)
Secondo motivo di ricorso, a parere della procuratrice, è la contraddittorietà tra l’operato del Gup all’interno dell’udienza preliminare e la sentenza emessa al suo termine: infatti, a seguito dell’ordine d’imputazione coatta da parte del Giudice per le indagini preliminari, che riteneva necessarie nuove indagini che integrassero la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, il Gup prima dichiarava inammissibile la richiesta di una nuova perizia, perchè non sussistevano “ragioni di comprovata urgenza” ritenendo che ben potesse essere posticipata ma, successivamente, perveniva all’assoluzione affermando che “gli imputati hanno, nei loro rispettivi ruoli, comunque adottato… le misure previste per legge […] non esistendo alcuna prova contraria”; in sintesi lo stesso giudice prima avrebbe escluso la necessità di approfondimenti e poi è giunto ritenere opportuna un’assoluzione per mancanza di prove.
Il processo quindi continuerà da un lato sempre a Bari con il dibattimento nei confronti del dott. Percoco Vito, nella sua qualità di responsabile della sorveglianza delle apparecchiature e delle sostanze radioattive e a Roma, davanti alla Corte di Cassazione, per l’esame del suesposto ricorso.





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