Sgravio ICI: tre punti da precisare

La leva fiscale comunale e le difficoltà della regolamentazione
Nell’ordine del giorno della seduta consigliare di oggi pomeriggio c’è una mozione che punta ad estendere “il regime esenzione ICI anche nei casi di concessione in uso gratuito dell’immobile tra parenti di secondo grado”.
Il regolamento torna così sotto i riflettori dopo che, nella seduta del 14 Marzo scorso, si disposero agevolazioni fiscali per il centro storico insieme alla considerazione, come abitazione principale, dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito tra parenti di primo grado.
Insomma, misure sulle quali potrebbero diventare interessanti le odierne valutazioni, magari fortificate dai numeri e dal senno del poi, degli stessi consiglieri .
Però, senza i numeri, si può comunque osservare che se le misure per il centro storico sono andate in fumo o viceversa hanno avuto successo è un caso: l’esenzione ICI del governo Berlusconi ha annullato l’eventuale effetto incentivo.
Il consiglio tuttavia potrebbe chiedere ugualmente conto alla giunta dei risultati dello sgravio ICI nella zona intramuraria dedicato alle attività commerciali. A tal proposito si segnala che nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione 2008 non c’è traccia dell’incentivo.
Dimenticanza o fatto voluto? Di sicuro la RPP manca di coerenza interna.
Infine si potrà fare chiarezza sulla modifica che ha avuto maggior successo perché, l’equiparazione all’abitazione principale dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito tra parenti di primo grado, grazie al decreto legge 93/2008, ha generato risparmi d’imposta che sarebbero interessanti da quantificare.
Ritornando così alla mozione odierna proprio il d.l. 93 diventa cruciale. L’art. 1 comma 2 dispone infatti che l’esenzione nazionale, valida tre anni, sia applicabile anche alle abitazioni assimilate dal Comune con regolamento “vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Questa caratteristica è un piccolo grattacapo giuridico per i consiglieri che discuteranno della mozione sulla quale, quindi, è meglio chiarire tre aspetti.
1) in base all’art. 1 citato non si può equiparare il comodato d’uso gratuito tra parenti di secondo grado al regime ICI abitazione principale, con il fine di ampliare l’area dell’esenzione nazionale.
2) inoltre pare che il consiglio non possa istituire, nel caso specifico, una sorta di esenzione comunale ad hoc perchè questo non è permesso alla regolamentazione locale.
3) unica via è chiedere l’applicazione del regime ICI prima casa con onere, cioè le minore entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta ICI prima casa invece che seconda, a carico del bilancio comunale.
E questa, appare una soluzione corretta oltre che fiscalmente equa.
Nel periodo d’imposta 2008 infatti soggetti in condizioni uguali, comodanti di primo e secondo grado, hanno sopportato un carico tributario differente: i primi hanno beneficiato dell’esenzione; i secondi hanno pagato l’ICI sulla seconda casa in barba al principio dell’equità orizzontale che richiede uno stesso trattamento tributario a individui in condizioni economiche eguali..





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