Piazza Garibaldi: «il Tar dà ragione alla Efim». Parla l’Avv. Carucci

L’avvocato della Efim di Morgese Pietro & Figli Srl dice la sua.
«La vicenda è relativa al preteso rilascio di un permesso di costruzione in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Si tratta del suolo ubicato nella centralissima Piazza Garibaldi, di proprietà della società Efim di Morgese Pietro & Figli Srl, che si è vista dapprima rilasciare (a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Acquaviva) il permesso di costruzione relativamente a diverse unità abitative e, di poi, a seguito di diversi esposti giunti all’Amministrazione Comunale ed alla Regione Puglia, denuncianti pretese irregolarità nel rilascio della concessione edilizia, sospendere a tempo indeterminato lo stesso permesso di costruire».
A parlare è l’Avv. Francesco Carucci che ha assistito, insieme all’Avv. Pasquale Medina, la società Efim nel procedimento giudiziale proposto contro la citata sospensione del permesso di costruire, proponendo ricorso al TAR Puglia che, con sentenza pubblicata il 4 Giugno, ne ha accolto la domanda affermando le ragioni della società proprietaria del suolo.
«Il TAR Puglia – spiega l’avv. Carucci – dà ora ragione alla società proprietaria del suolo ubicato nella centrale Piazza Garibaldi.
La vicenda è giunta agli onori della cronaca locale a seguito di esposti giunti alla locale Amministrazione Comunale ed alla Regione Puglia, denuncianti il rilascio di permessi di costruzione in contrasto con lo strumento urbanistico.
Le ragioni dei denuncianti sarebbero collegate alla assunta approvazione di una variante allo strumento urbanistico contenente vincolo espropriativo per pubblica utilità per la realizzazione di 4 campi di calcio e 1 campo di pallavolo, estesa anche all’area di proprietà della società Efim di Morgese Pietro & Figli Srl, in virtù della delibera del Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti n. 230/1979; delibera che, tuttavia, l’Amministrazione comunale aveva –all’atto del rilascio del permesso di costruire in favore della società- ritenuto mai approvata in via definitiva dalla Regione.
La stessa Regione, a seguito di denuncia, interveniva a procedimento concluso, chiarendo che la variante in questione sarebbe stata approvata con delibera di Giunta Regionale n. 7096 del 19/11/1979, contestualmente invitando l’Amministrazione Comunale “ad operare valutazioni in esito a quanto oggetto di esposto…ed ad adottare i conseguenti provvedimenti…”.
Seguiva, pertanto, ordinanza del febbraio scorso a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica- Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Acquaviva, a mezzo della quale veniva sospesa temporaneamente la validità del permesso di costruire rilasciato alla società proprietaria del suolo “per la edificazione di un fabbricato per civile abitazione…al fine di assumere delle definitive determinazioni in ordine alla effettiva e legittima destinazione urbanistica dell’area”.
Contro questo provvedimento, la società EFIM, patrocinata dagli Avv.ti Pasquale Medina e Francesco Carucci (Studio RIALP – Bari) ha proposto impugnativa rivolgendosi al TAR Puglia a mezzo ricorso cautelare, sul quale l’adìto Giudice Amministrativo ha pronunciato sentenza (n. 1389), pubblicata in data 4/6/2008, accogliendo i motivi di ricorso.
In particolare, per quanto di specifica attinenza alla variante urbanistica oggetto di discussione, il TAR Puglia ha precisato che la mancata osservanza delle prescritte forme di pubblicità costitutiva (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha “precluso alla variante ex lege n. 1/78 di acquistare in qualsiasi tempo efficacia…tanto più che la variante sopravvenuta nel 1980…avrebbe in ogni caso ripristinato l’originaria destinazione”.
Ancor più specificamente, il TAR ha altresì puntualizzato che la variante urbanistica oggetto di censura è qualificabile come “variante di scopo”, ossia preordinata alla realizzazione della particolare opera pubblica, talché, essendo venuta meno l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per non essere stata realizzata l’opera progettata, consegue il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area in questione, vale a dire residenziale».





Commenti
VERGOGNOSO.
Adesso ci toccherà pagare le spese legali, per colpa dei rifondaioli e di qualche altro pseudo-ambientalista. Complimenti per la vostra opposizione costruttiva!!! Chissà perchè i soliti criticanti di fronte ad una gaffe del genere stanno zitti e non commentano questo articolo. Mah..Viva l’onesta intellettuale.
vegognoso cosa digio?
condivisibile eustio; sai qual è il problema: nella vita come in politica ci sono uomini che fanno storia e uomini che fanno storie e ad Acquaviva i secondi superano di gran lunga i primi; quelli che tu chiami criticanti, quelli sempre alla finestra per verificare se l’erba del vicino sia più verde della propria, sempre avvezzi a farsi scudo di “sigle” per crociate senza criterio affinché non ce ne sia né per Sansone né per i suoi filistei..e questa è “opposizione”(!)
Ma il problema è come rendere compatibile il PRG approvato ( speriamo che si muovono a mandare le tavole alla regione)che include quell’area come verde privato con la costruzione di appartamenti ?
E’ tutto strano il nostro paese…..